BONUS CASA

NOVITÀ NEI BONUS EDILIZIA. LA CONSULENZA BOERO PER I PROFESSIONISTI

bonus casa sono un’importante opportunità per la realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento termico del costruito. Tuttavia, l’attuale Legge di Bilancio e il Decreto Aiuti Quarter hanno recentemente apportato alcune modifiche, aggiornando modalità di ingaggio e percentuali a cui si ha diritto.

Tra le novità, l’entrata in vigore, a partire dal 1° luglio 2023, dell’obbligo di affidare l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 € a imprese in possesso della certificazione SOA, attestazione rilasciata dalla omonima Società Organismo di Attestazione che dimostra come le stesse operino nel rispetto delle norme europee UNI EN ISO 9000 e delle vigenti norme di disciplina nazionale.

Boero, grazie al proprio team di consulenti tecnici e forte di una lunga esperienza maturata anche con la partecipazione alle attività di ANIT e CORTEXA, fornisce un supporto consulenziale per orientarsi tra le possibilità dei bonus casa. Forte alla qualità della gamma di sistemi a cappotto Boerotherm, Boero assiste il progettista nella progettazione delle soluzioni più efficaci per l’efficienza energetica nell’ambito del singolo progetto.

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Bonus casa Boero
Bonus casa Boero

BONUS RISTRUTTURAZIONI

LE OPPORTUNITÀ DEL BONUS RISTRUTTURAZIONI

Il Bonus facciate, in scadenza a dicembre 2022, non è stato rinnovato. Al suo posto è adesso possibile accedere al Bonus ristrutturazioni.

Il Bonus ristrutturazioni consiste in uno sconto fiscale del 50% su un limite massimo di spesa pari a 96.000 €. L’obiettivo è favorire gli interventi finalizzati alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti, alla loro manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al loro restauro e risanamento conservativo, tra cui tinteggiatura, installazione di cappotto termico e interventi strumentali.

I beneficiari sono privati (soggetti IRPEF) e condomini.

Resterà in vigore fino alla fine del 2024 con una detrazione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. In assenza di cambiamenti, dopo quella data, il beneficio tornerà all’aliquota originale pari al 36% su un massimo di spesa di 48.000 €.


ECOBONUS

IL BONUS CASA PER GLI INTERVENTI CHE AUMENTANO IL LIVELLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL COSTRUITO

L’Ecobonus è l’incentivo fiscale dedicato a lavori di riqualificazione energetica di fabbricati esistenti, tra cui l’installazione di cappotto termico. 

Concesso per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica del costruito, può essere beneficiato da imprese (soggetti IRES), privati (soggetti IRPEF), condomini.

Non ha limitazione di categoria catastale e comprende percentuali di detrazioni variabili:

  • Per gli interventi e le spese di ristrutturazione di singole unità immobiliari l’aliquota arriva attualmente al 65%.
  • Per gli interventi e le spese di ristrutturazione di parti comuni di condomini, l’aliquota detraibile varia dal 70% al 75%.
  • Per gli interventi e le spese di ristrutturazione dell’intero involucro dei condomini, la detrazione a cui dà diritto l’Ecobonus può salire al 70%, per lavori su una superficie maggiore del 25% di quella complessiva, o al 75% se la spesa è finalizzate al miglioramento energetici sia estivo sia invernale.

I massimali di spesa previsti, a seconda delle casistiche, sono di 60.000 € o 40.000 € a unità immobiliare. L’Ecobonus resterà in vigore fino alla fine del 2024 con una detrazione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Bonus casa Boero
Bonus casa Boero

SUPERBONUS

LE NUOVE PERCENTUALI DI DETRAZIONE FISCALE

Un poco più articolati i cambiamenti che riguardano il Superbonus, l’incentivo fiscale previsto per lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati che migliorino di almeno 2 classi l’efficienza energetica degli stessi, mediante interventi quale l’installazione dei sistemi di isolamento termico a cappotto.

Dal primo gennaio 2023 l’aliquota del 110% generalizzato è stata modificata. Ecco come:

  • Per le case unifamiliari (le cosiddette villette) nelle quali al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori (SAL) per almeno il 30% dell’intervento complessivo, varrà ancora la detrazione del 110% fino al 31 marzo 2023, data entro la quale il cantiere dovrà essere finalizzato.
  • Al di là dell’avanzamento lavori, è stata introdotta “l’opzione villette”: la possibilità di accedere al beneficio di una detrazione al 90% per i proprietari di prime case (edifici unifamiliari) il cui “reddito di riferimento” (il reddito valutato rispetto all’anno precedente come media dei redditi delle persone conviventi) non superi i 15.000 €. In pratica, fino al 31 dicembre 2023 è possibile beneficiare del Superbonus con un’aliquota più bassa e con alcune limitazioni sul reddito.
  • Per i condomìni la detrazione passa al 90%, a meno che l’assemblea non abbia deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) sia stata presentata entro il 31 dicembre dello stesso anno, o abbia deliberato dal 19 al 24 novembre 2022 ma presentando la CILA entro il 25 novembre successivo. Nel 2024 l’aliquota scenderà al 70% e nel 2025 al 65%.
  • Per le strutture ricettive e turistiche (alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari) l’aliquota si attesterà al 80% fino al 31 dicembre 2024.
  • I soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, come ONLUS, organizzazioni di volontariato ODV e APS, potranno continuare a beneficiare fino al 31 dicembre 2025 del Superbonus 110%.

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

LO STATO DELL’ARTE

A partire dal 17 febbraio 2023, non é più possibile cedere i crediti derivanti dai bonus edilizi né richiedere lo sconto in fattura. È quanto prevede il D.L. n. 11/2023 approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023. Il blocco è valido solo per le opzioni future e cioè quelle dal 17 febbraio in poi. Per quanto riguarda, invece, il passato, resta tutto confermato.

Per i lavori in essere è prevista comunque una disciplina derogatoria soggetta ad alcune condizioni. In particolare, è previsto che il blocco non valga per le opzioni relative alle spese rientranti nel Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per le altre tipologie di interventi edilizi, diversi dal Superbonus, il blocco non si applica per gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori (articolo 16-bis, comma 3 TUIR).

Rimane possibile per ciascun contribuente scaricare la quota di detrazione a cui si ha diritto nella dichiarazione dei redditi, sfruttandola come detrazione vera e propria nel Modello 730 o nel Modello REDDITI, secondo quanto previsto dalle modalità di legge.

Ulteriori considerazioni e possibili modifiche sono attualmente al vaglio del Governo. La pagina è quindi da considerare in costante aggiornamento.

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